
In seguito alla definizione delle rispettive posizioni negoziali sulle proposte di regolamento della PAC post 2020 da parte di Parlamento europeo e Consiglio dell’UE (ottobre 2020), hanno preso avvio oggi, 10 novembre 2020, i triloghi.
Di seguito si riportano i risultati di voto in Parlamento europeo e Consiglio dell’UE sulle proposte di regolamento sulla PAC post 2020 (ottobre 2020).
Ad ottobre 2020 si sono tenuti il Consiglio dei Ministri dell’Agricoltura dei 27 a Lussemburgo (il 20 e 21) e la Plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo (dal 20 al 23). Il Consiglio ed il Parlamento hanno definito le rispettive posizioni negoziali sui regolamenti sulla PAC post 2020, in seguito ad un’analisi che va avanti dalla metà del 2018.
A giugno del 2018 la Commissione europea aveva presentato tre proposte di regolamento:
- Regolamento sui Piani Strategici della PAC e modifica del Reg. (UE) n.1307/2013 e del Reg. (UE) n.1305/2013
- Regolamento di modifica del Reg. (UE) n.1308/2013 sull’OCM unica
- Regolamento di modifica del Reg. (UE) n.1306/2013 sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della PAC
Principali risultati del voto in Consiglio Agricoltura
I Ministri dell’Agricoltura degli Stati membri hanno adottato, tra il 20 ed il 21 ottobre, un approccio generale sui tre regolamenti di riforma della PAC, aprendo così la strada ai triloghi con il Parlamento europeo. Le delegazioni degli Stati membri si sono espresse a maggioranza qualificata, con il voto contrario della Lituania e l’astensione di Lettonia, Bulgaria e Romania. La Ministra federale tedesca, Julia Klöckner, si è ritenuta soddisfatta per il buon compromesso raggiuto. Il Commissario per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale, Janusz Wojciechowski, ha accolto il testo di compromesso, ritenendolo un buon punto di partenza per i negoziati.
Di seguito i principali punti concordati dalle delegazioni degli Stati membri:
- eco-schemi: i Ministri hanno convenuto di renderli obbligatori per gli Stati membri, con un ring-fencing pari al 20%, che rappresenta la soglia minima percentuale della dotazione nazionale dei pagamenti diretti da destinare agli eco-schemi. Una fase pilota iniziale di 2 anni consentirebbe la ridistribuzione dei fondi inutilizzati a favore degli obiettivi ambientali e climatici specifici nell’ambito del secondo pilastro, nel caso in cui gli agricoltori abbiano scarsamente utilizzato gli eco-schemi. A titolo di esempio, gli eco-schemi possono includere pratiche come l’agricoltura di precisione e l’agricoltura biologica, ma ogni Stato membro può stabilire la lista di pratiche in base alle proprie specifiche esigenze;
- architettura verde: è stato accettato l’emendamento all’art. 86 presentato dalla Presidenza tedesca, al fine di tener conto dei maggiori sforzi per il clima, l’ambiente ed il benessere degli animali nell’ambito del secondo pilastro (ossia oltre il 30%), come suggerito dall’Austria al Consiglio Agricoltura di settembre. L’Austria, infatti, aveva indicato l’adozione di un modello che tenesse conto dell’entità dei fondi FEASR allocati dagli Stati membri per le misure climatiche del secondo pilastro, al fine di ridurre la quota minima di budget da destinare agli eco-schemi nell’ambito del primo pilastro;
- disciplina finanziaria: la Presidenza tedesca ha mantenuto la soglia di 2.000 euro, al di sotto della quale non si applicherebbero i tagli agli aiuti, introducendo un “sistema di controllo semplificato” per il rispetto della condizionalità rivolto alle piccole aziende agricole, comprese le esenzioni per i controlli in loco;
- capping/livellamento e degressività dei pagamenti: i Ministri hanno concordato di limitare il sostegno al reddito di base a 100.000 euro, stabilendo un meccanismo volontario per ridurre di una percentuale stabilita i pagamenti diretti oltre i 60.000 euro (fino ad una riduzione dell’85% dei pagamenti diretti per beneficiario superiori a 90.000 euro);
- sostegno accoppiato volontario: rimane invariato in termini percentuali (13% + 2%);
- condizionalità: la Presidenza tedesca ha rigettato la richiesta presentata dalle delegazioni di Austria, Croazia, Cipro, Estonia, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romani, Slovenia e Svezia di mantenere le deroghe esistenti relative alle BCAA 8 e 9, ed ha proposto di stabilire, nell’ambito della BCAA 9, una soglia di 10 ettari per i seminativi quando sono inclusi determinati usi produttivi (colture intercalari o colture azotofissatrici, coltivate senza l’uso di prodotti fitosanitari);
- diritti di impianto dei vigneti: i Ministri hanno convenuto che il regime per l’autorizzazione degli impianti dei vigneti si applicherà dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2040, con una revisione intermedia da parte della Commissione europea per valutarne il funzionamento;
- strumenti di gestione del rischio: i Ministri hanno sostenuto gli emendamenti all’art. 70 in base ai quali lo Stato membro può decidere di concedere fino all’1% dei pagamenti diretti per sostenere l’adesione degli agricoltori ad uno strumento di gestione del rischio.
Il Consiglio dei Ministri dell’Agricoltura ha ricevuto quindi del mandato politico per avviare i negoziati con il Parlamento europeo, al fine di giungere ad un accordo finale sul testo.
Principali risultati del voto in Plenaria
Il Parlamento europeo riunito in seduta Plenaria ha votato, tra il 21 ed il 23 ottobre, le relazioni predisposte dai deputati relatori della commissione Agricoltura e Sviluppo rurale. La relazione sul regolamento sui piani strategici è stata approvata con 425 voti favorevoli, 212 voti contrari e 51 astensioni. La relazione sul regolamento sull’OCM è stata approvata con 463 voti favorevoli, 133 voti contrari e 92 astensioni. La relazione sul regolamento sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della PAC è stata approvata con 434 voti favorevoli, 185 voti contrari e 69 astensioni. Il Parlamento europeo ha così adottato la propria posizione negoziale.
I deputati hanno confermato un cambiamento politico che dovrebbe far corrispondere meglio la PAC ai bisogni dei singoli Stati membri, ma insistono nel mantenere parità di condizioni in tutta l’UE. Ai governi nazionali spetterà la redazione di piani strategici, approvati poi dalla Commissione, in cui delineare le modalità concrete di attuazione degli obiettivi dell’UE. La Commissione valuterà i risultati, e non soltanto la loro conformità alle norme dell’UE.
Dotazione finanziaria per i pagamenti diretti
In generale, i deputati hanno confermato che il 60% del budget del primo pilastro sia destinato al pagamento disaccoppiato di base.
Promozione di migliori prestazioni ambientali per le aziende agricole dell’UE
Gli obiettivi dei piani strategici sono perseguiti in linea con l’Accordo di Parigi. Il Parlamento ha rafforzato le pratiche rispettose del clima e dell’ambiente obbligatorie, la cosiddetta condizionalità, che gli agricoltori devono applicare per poter beneficiare dei pagamenti diretti. Inoltre, i deputati intendono dedicare almeno il 35% del bilancio per lo sviluppo rurale a qualsiasi tipo di misura legata al clima o all’ambiente. Mentre almeno il 30% del bilancio per i pagamenti diretti sarà destinato agli eco-schemi volontari per gli agricoltori.
Nello specifico:
- Le misure implementate con gli eco-schemi, dovranno riguardare non solo l’ambiente e il clima, ma anche ulteriori miglioramenti del benessere degli animali, andando oltre la proposta originale della Commissione.
- Attraverso gli eco-schemi saranno finanziate azioni volte ai seguenti obiettivi: clima, riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, aumento del sequestro del carbonio, miglioramento della qualità dell’acqua, riduzione dell’erosione del suolo, riduzione delle emissioni, miglioramento e protezione della biodiversità, riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari, miglioramento del benessere degli animali, gestione dei nutrienti, miglioramento della biodiversità animale e vegetale e mantenimento delle zone umide e delle torbiere.
- Il 5% delle terre arabili dovrà essere destinato ad aree non produttive ed elementi del paesaggio che favoriscono la biodiversità, nel quadro degli impegni di condizionalità, mentre un ulteriore 5% di aree a set aside potrà avere un sostegno tramite gli eco-schemi e le misure agro-climatico-ambientali dello sviluppo rurale.
- È confermato un sostegno per le aree soggette a vincoli naturali.
- È confermato anche l’obbligo di mantenere le superfici dichiarate come prati permanenti a livello nazionale, regionale, sub-regionale e di azienda agricola con una variazione massima del 5%.
- È stato introdotto nella condizionalità l’impegno per la conservazione e la protezione delle zone umide e delle torbiere.
- Il nuovo impegno di condizionalità sulla rotazione delle colture dovrà essere rispettato da tutte le aziende agricole, ad eccezione di quelle con meno di 10 ettari di seminativo, con l’ulteriore esonero per le aziende con colture sommerse ed erbai di leguminose foraggere, negli stessi termini degli attuali esoneri previsti per diversificazione e AIE dagli artt. 44 e 46 del vigente Reg. (UE) n.1307/2013.
- Sono stati introdotti anche nuovi criteri di gestione obbligatori (CGO) in materia di politica dell’acqua, sulle malattie animali e sull’uso sostenibile dei pesticidi.
Riduzione dei contributi alle aziende più grandi e redistribuzione alle piccole aziende
Confermando l’obbligo di applicare la degressività ed il capping dei pagamenti diretti, i deputati propongono di ridurre progressivamente i pagamenti annuali agli agricoltori al di sopra dei 60.000 euro con un limite massimo a 100.000 euro. Sarà tuttavia possibile agli agricoltori di detrarre il 50% dei salari collegati alle attività agricole dall’importo totale prima di subire la riduzione. Rispetto al capping, si ricorda la posizione approvata a luglio dal Consiglio europeo (il livellamento dei pagamenti diretti per le aziende beneficiarie di grandi dimensioni sarà introdotto, su base volontaria, a un livello pari a 100.000 euro, si applicherà unicamente al sostegno di base al reddito per la sostenibilità – BISS; nell’applicare il livellamento, gli Stati membri possono sottrarre tutti i costi relativi al lavoro dall’importo del BISS per beneficiario).
Almeno il 6% dei pagamenti diretti nazionali dovrebbe servire al sostegno delle aziende agricole di piccole e medie dimensioni (pagamento redistributivo). Nel caso in cui fosse utilizzato più del 10% a questo scopo, la riduzione dei pagamenti diventerebbe volontaria.
Aiuto supplementare ai giovani agricoltori
Confermata per gli Stati membri la possibilità di destinare almeno il 2% del budget per i pagamenti diretti a sostegno dei giovani agricoltori. I finanziamenti per lo sviluppo rurale potrebbero fornire un sostegno complementare in grado di dare la priorità agli investimenti dei giovani agricoltori. I finanziamenti dell’UE dovrebbero essere riservati a chi svolge almeno un livello minimo di attività agricola (coloro che gestiscono aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti sono automaticamente esclusi).
Sostegno accoppiato
Il Parlamento conferma, in termini percentuali, la proposta della Commissione europea. Il finanziamento del sostegno accoppiato resta pari al 10% del budget dei pagamenti diretti con un altro possibile 2% per incentivare le colture proteiche.
Sostegno agli agricoltori nella gestione di rischi e crisi
Il Parlamento ha richiesto ulteriori misure per aiutare gli agricoltori a gestire rischi e possibili crisi future. Auspica una maggiore trasparenza del mercato, una strategia di intervento per tutti i prodotti agricoli e l’esenzione dalle norme sulla concorrenza per quelle pratiche che adottano standard ambientali o sulla salute o sul benessere degli animali più elevati.
Il Parlamento ha chiesto che la riserva di crisi, prevista per aiutare gli agricoltori in caso di instabilità dei prezzi o dei mercati, sia convertita da strumento temporaneo e contingente a strumento permanente dotato di un bilancio adeguato.
Sanzioni più severe nel caso di infrazioni ripetute e meccanismo di reclamo a livello UE
Per il Parlamento si devono prevedere sanzioni elevate nel caso di inosservanza dei requisiti dell’UE, ad esempio in materia di ambiente, benessere degli animali o qualità degli alimenti. L’importo della sanzione è pari ad almeno il 10% dell’importo totale dei pagamenti (un incremento rispetto all’attuale 5%). I deputati chiedono infine l’istituzione di un meccanismo di denuncia ad hoc attraverso il quale gli agricoltori e i beneficiari che subiscono un trattamento iniquo o che si trovino in situazione di svantaggio per quanto riguarda l’accesso ai fondi dell’UE, possano presentare denuncia alla Commissione europea se il loro governo nazionale non gestisce il loro reclamo in modo soddisfacente.
Respinta la proposta di vietare l’uso di denominazioni tipiche delle carni per prodotti a base di proteine vegetali
Il Parlamento europeo ha respinto gli emendamenti alla proposta sul regolamento OCM unica che chiedevano di vietare, per i prodotti a base vegetale, l’uso di nomi di prodotti a base di carne (ad esempio bistecca, hamburger). Le etichette dei prodotti a base vegetale potranno continuare a riportare nomi utilizzati per prodotti a base di carne.
Prossimi passi
Oggi sono iniziati i negoziati interistituzionali (triloghi) per il raggiungimento di un accordo su un testo comune.
Intanto, è all’analisi di Consiglio e Parlamento la proposta sul regolamento di transizione, che dovrebbe consentire di applicare le regole attualmente in vigore anche nel 2021 e nel 2022.