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Pubblicato il 20 novembre 2023

La Commissione adegua il calendario di graduale eliminazione di alcuni strumenti di crisi previsti dal quadro temporaneo di crisi e transizione in materia di aiuti di Stato

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La Commissione europea ha adottato oggi una modifica del quadro temporaneo di crisi e transizione in materia di aiuti di Stato al fine di prorogare di sei mesi un numero limitato di sezioni del quadro volte a fornire una risposta alla crisi a seguito dell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina e dell’aumento senza precedenti dei prezzi dell’energia.

In particolare, tenendo conto dei riscontri ricevuti dagli Stati membri, la modifica odierna rinvia l’eliminazione graduale delle disposizioni che consentono agli Stati membri di concedere aiuti di importo limitato (sezione 2.1 del quadro) e aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell’energia (sezione 2.4 del quadro). Con questa parziale modifica del calendario di graduale eliminazione del quadro temporaneo di crisi e transizione, gli Stati membri possono mantenere in vigore i loro regimi di sostegno durante il prossimo periodo di riscaldamento invernale come rete di sicurezza nel caso in cui alcune imprese continuino a risentire delle perturbazioni economiche causate dalla guerra della Russia contro l’Ucraina. Allo stesso tempo agli Stati membri sarà concesso più tempo oltre il periodo di riscaldamento invernale per attuare le misure che potrebbero risultare necessarie, il che dovrebbe aiutarli nell’attuazione pratica delle misure di sostegno.

Calendario di graduale eliminazione del quadro temporaneo di crisi e transizione modificato

Dall’inizio della guerra della Russia contro l’Ucraina e nel contesto dei suoi effetti diretti e indiretti sull’economia dell’UE, il quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato, adottato per la prima volta il 23 marzo 2022 e successivamente modificato a luglio e ottobre 2022 e sostituito il 9 marzo 2023 dal quadro temporaneo di crisi e transizione, consente agli Stati membri di fornire un sostegno tempestivo, mirato e proporzionato alle imprese che ne hanno bisogno. Il quadro ha permesso agli Stati membri di agire in modo rapido ed efficace per aiutare le imprese colpite dalle notevoli incertezze economiche, dalle perturbazioni dei flussi commerciali e delle catene di approvvigionamento così come dagli aumenti eccezionalmente elevati e inattesi dei prezzi, in particolare del gas naturale, dell’energia elettrica, di numerosi altri fattori produttivi e materie prime e dei beni primari. Tali ripercussioni, considerate nel loro insieme, hanno causato un grave turbamento dell’economia in numerosi settori economici di tutti gli Stati membri.

Con il protrarsi della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, la situazione economica dell’UE si sta dimostrando resiliente ai forti shock subiti. La situazione dei mercati dell’energia e, in particolare, il prezzo del gas e i prezzi medi dell’energia elettrica sembrano essersi stabilizzati. Sebbene, nel complesso, i rischi di carenze di approvvigionamento energetico siano diminuiti, tra l’altro grazie alle misure adottate dagli Stati membri per diversificare le fonti energetiche, le previsioni economiche dell’autunno 2023 rilevano che la guerra della Russia contro l’Ucraina e tensioni geopolitiche più ampie continuano a comportare rischi e a rappresentare una fonte di incertezza. Nonostante la tendenza generale positiva, i mercati dell’energia rimangono vulnerabili.

Oggi, tenendo conto dei riscontri ricevuti dagli Stati membri nel contesto dell’indagine del 20 luglio 2023 e della consultazione del 6 novembre 2023, la Commissione ha adottato modifiche alle disposizioni del quadro temporaneo di crisi e transizione che consentono agli Stati membri di concedere:

  • aiuti di importo limitato (sezione 2.1 del quadro): questa sezione sarà prorogata di sei mesi fino al 30 giugno 2024. Inoltre i massimali fissati per gli aiuti di importo limitato sono aumentati per coprire il periodo del riscaldamento invernale: da 250 000 € a 280 000 € per il settore dell’agricoltura; da 300 000 € a 335 000 € per il settore della pesca e dell’acquacoltura e da 2 milioni di € a 2,25 milioni di € per tutti gli altri settori;
  • aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell’energia (sezione 2.4 del quadro): questa sezione sarà prorogata di sei mesi e continuerà ad applicarsi fino al 30 giugno 2024. Ai sensi di questa sezione, gli Stati membri possono continuare a erogare sostegno coprendo parte dei costi energetici supplementari solo nella misura in cui i prezzi dell’energia superano significativamente i livelli pre-crisi.

Queste due modifiche consentiranno agli Stati membri, ove necessario, di prorogare i loro regimi di sostegno e di garantire che le imprese ancora colpite dalla crisi non siano escluse dal sostegno necessario nel prossimo periodo invernale di riscaldamento. Al tempo stesso la proroga agevolerà l’attuazione pratica dei regimi di sostegno da parte degli Stati membri, concedendo loro tempo sufficiente fino alla fine di giugno 2024.

Le modifiche adottate oggi non incidono sulle restanti disposizioni del quadro temporaneo di crisi e transizione:

  • le altre sezioni del quadro relative alla crisi (ossia le sezioni 2.2 e 2.3 sul sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e di prestiti agevolati e la sezione 2.7 sulle misure volte a sostenere la riduzione della domanda di energia elettrica) non saranno prorogate oltre l’attuale data di scadenza, ossia il 31 dicembre 2023.
  • Le sezioni del quadro relative alla transizione verso un’economia a zero emissioni nette, necessarie per decarbonizzare ulteriormente l’economia europea e accelerare l’indipendenza dai combustibili fossili (sezioni 2.5, 2.6 e 2.8), non sono interessate dalla modifica odierna e rimarranno disponibili fino al 31 dicembre 2025.

La Commissione continuerà a seguire da vicino gli sviluppi economici ed è pronta a reagire rapidamente in caso di nuove situazioni di crisi. Tuttavia, la Commissione non prevede attualmente di consultare nuovamente gli Stati membri in merito agli strumenti specificamente connessi alla crisi presenti nel quadro temporaneo di crisi e transizione, che sarà gradualmente eliminato il 30 giugno 2024.

Contesto

Il quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato, adottato il 23 marzo 2022, ha consentito agli Stati membri di avvalersi della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per sostenere l’economia nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina. Il quadro è stato già modificato il 20 luglio 2022 per integrare il pacchetto di preparazione all’inverno, in linea con gli obiettivi del piano REPowerEU. Il quadro temporaneo di crisi è stato modificato ulteriormente il 28 ottobre 2022 in conformità del regolamento relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia e del regolamento che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas.

Il 9 marzo 2023 la Commissione europea ha adottato l’attuale quadro temporaneo di crisi e transizione per promuovere misure di sostegno in settori fondamentali per la transizione verso un’economia a zero emissioni nette, in linea con il piano industriale del Green Deal.

Il quadro temporaneo di crisi e transizione modificato prevede che gli Stati membri possano concedere i seguenti tipi di aiuti:

  • aiuti di importo limitato (sezione 2.1), in qualsiasi forma e concessi fino al 30 giugno 2024, destinati alle imprese colpite dall’attuale crisi o dalle sanzioni e controsanzioni fino a 280 000 € e a 335 000 €, rispettivamente, per i settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura e a 2,25 milioni di € per tutti gli altri settori.
  • Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati (sezioni 2.2 e 2.3).  In casi eccezionali e subordinatamente all’esistenza di rigorose misure di salvaguardia, gli Stati membri possono fornire alle imprese energetiche garanzie pubbliche superiori al 90 % per le attività di negoziazione sotto forma di garanzie finanziarie non finanziate alle controparti centrali o ai partecipanti diretti. Queste sezioni sono applicabili solo fino al 31 dicembre 2023 e non sono state modificate.
  • Aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell’energia (sezione 2.4)  Gli aiuti, che possono essere concessi in qualsiasi forma, compenseranno parzialmente le imprese, in particolare gli utenti a forte consumo di energia, a fronte dei costi aggiuntivi dovuti agli aumenti eccezionali dei prezzi del gas e dell’energia elettrica sostenuti fino al 30 giugno 2024. L’importo degli aiuti individuali può essere calcolato sulla base dei consumi passati o correnti, tenendo conto della necessità di mantenere intatti gli incentivi di mercato per ridurre il consumo energetico e garantire il proseguimento delle attività economiche. Gli Stati membri possono fornire sostegno in modo flessibile, anche ai settori a forte consumo di energia particolarmente colpiti, nel rispetto delle misure di salvaguardia volte ad evitare le sovracompensazioni e ad incentivare la riduzione dell’impronta di carbonio in caso di aiuti superiori a 50 milioni di €. Gli Stati membri sono invitati a vagliare l’ipotesi d’introdurre, senza discriminazioni, obblighi di tutela dell’ambiente o di sicurezza dell’approvvigionamento. Ulteriori dettagli sulle possibilità di ricevere sostegno per i prezzi elevati dell’energia, compresa la metodologia per calcolare gli importi degli aiuti individuali, sono disponibili qui.
  • Misure che accelerano la diffusione delle energie rinnovabili (sezione 2.5).  Gli Stati membri possono istituire regimi di investimenti in tutte le fonti di energia rinnovabile, tra cui l’idrogeno rinnovabile, il biogas e il biometano, lo stoccaggio e il calore rinnovabile, anche mediante pompe di calore, con procedure di gara semplificate che possono essere attuate rapidamente, prevedendo nel contempo garanzie sufficienti per tutelare la parità delle condizioni. In particolare gli Stati membri possono elaborare regimi relativi a tecnologie specifiche, che richiedono un sostegno alla luce delle specificità dei mix energetici nazionali. Le condizioni per la concessione di aiuti a progetti di piccole dimensioni e a tecnologie meno mature, come l’idrogeno rinnovabile, sono state semplificate eliminando l’obbligo di una procedura di gara competitiva, a condizione che siano adottate determinate misure di salvaguardia. Nell’ambito di tali regimi gli aiuti possono essere concessi fino al 31 dicembre 2025, dopo di che continueranno ad applicarsi le norme abituali in materia di aiuti di Stato comprese, in particolare, le disposizioni corrispondenti della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia (CEEAG)*
  • Misure che agevolano la decarbonizzazione dei processi industriali (sezione 2.6). Per accelerare ulteriormente la diversificazione dell’approvvigionamento energetico, gli Stati membri possono sostenere gli investimenti nella riduzione graduale dell’utilizzo di combustibili fossili, in particolare attraverso l’elettrificazione, l’efficienza energetica e lo spostamento verso l’utilizzo di idrogeno rinnovabile e idrogeno elettrolitico rispondente a determinati requisiti, con maggiori possibilità di sostenere la decarbonizzazione dei processi industriali mediante il passaggio ai combustibili derivati dall’idrogeno. Gli Stati membri possono i) istituire nuovi regimi basati su gare d’appalto o ii) sostenere direttamente i progetti, senza gare d’appalto, con determinati limiti alla quota di sostegno pubblico per investimento. Sono previsti bonus supplementari specifici per le piccole e medie imprese e per soluzioni particolarmente efficienti sotto il profilo energetico. In mancanza di gara è stato introdotto un metodo ulteriormente semplificato per determinare il livello massimo di sostegno. Nell’ambito di tali regimi gli aiuti possono essere concessi fino al 31 dicembre 2025, dopo di che continueranno ad applicarsi le norme abituali in materia di aiuti di Stato comprese, in particolare, le disposizioni corrispondenti della CEEAG*
  • Misure volte a sostenere la riduzione della domanda di energia elettrica (sezione 2.7), in conformità del regolamento relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia, fino al 31 dicembre 2023.*
  • Misure per accelerare ulteriormente gli investimenti in settori strategici per la transizione verso un’economia a zero emissioni nette (sezione 2.8), consentendo aiuti agli investimenti per la fabbricazione di attrezzature strategiche, segnatamente batterie, pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori e dispositivi per la cattura e lo stoccaggio del carbonio, per la produzione di componenti fondamentali e per la produzione e il riciclaggio delle materie prime critiche necessarie. Nello specifico gli Stati membri possono approntare regimi semplici ed efficaci limitando il sostegno a una data percentuale dei costi di investimento, fino a determinati importi nominali, stabilita secondo l’ubicazione dell’investimento e le dimensioni del beneficiario e prevedendo il massimo sostegno possibile per le piccole e medie imprese (PMI) e per le imprese situate in regioni svantaggiate così da tenere debitamente conto degli obiettivi di coesione. In casi eccezionali e ferma restando la presenza di determinate garanzie, gli Stati membri possono elargire un sostegno superiore a singole imprese in presenza di un rischio reale di dirottamento degli investimenti al di fuori dell’Europa. Nell’ambito di tali regimi gli aiuti possono essere concessi fino al 31 dicembre 2025. Ulteriori informazioni sulle possibilità di sostegno delle misure volte ad accelerare la transizione verso un’economia a zero emissioni nette sono disponibili qui.

Le entità russe, bielorusse e iraniane soggette a sanzioni per azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina sono escluse dall’ambito di applicazione di tali misure.

Ulteriori informazioni sul quadro temporaneo di crisi e transizione e sulle altre azioni intraprese dalla Commissione per parare le ripercussioni economiche della guerra della Russia contro l’Ucraina e per promuovere la transizione verso un’economia a zero emissioni nette sono disponibili qui.

Citazioni

“Il quadro temporaneo di crisi e transizione è stato uno strumento fondamentale che ha consentito agli Stati membri di fornire il sostegno urgentemente necessario alle imprese in tempi di shock economico eccezionale. Ha dimostrato che, se necessario, la Commissione è disposta e in grado di avvalersi pienamente della flessibilità offerta dalle norme in materia di aiuti di Stato. Tale strumento è stato tuttavia sempre concepito per essere eccezionale e limitato nel tempo. Dopo quasi due anni vediamo che i mercati dell’energia sono più stabili e che la situazione economica sta migliorando. Per questo motivo abbiamo deciso che gli strumenti di crisi del quadro possono essere gradualmente eliminati. Allo stesso tempo permangono incertezze in vista del prossimo periodo di riscaldamento invernale. Questa modifica limitata apportata oggi al calendario di graduale eliminazione consentirà agli Stati membri, ove necessario, di fornire una rete di sicurezza alle imprese interessate e di agevolare l’introduzione di procedure amministrative per gli Stati membri.”

Il commissario Didier Reynders, responsabile della politica di concorrenza – 20/11/2023

FONTE: COMMISSIONE EUROPEA