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Reg. di esecuzione (UE) 2023/1508 della Commissione: deroga, per l’anno 2023, all’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, del reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello degli anticipi per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali
È stato pubblicato oggi sulla GUUE il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1508 della Commissione, del 20 luglio 2023, recante deroga, per l’anno 2023, all’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello degli anticipi per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali.
In deroga all’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del reg. (UE) 2021/2116, per l’anno di domanda 2023 gli Stati membri possono versare anticipi fino al 70 % per gli interventi sotto forma di pagamento diretto di cui al titolo III, capo II, del reg. (UE) 2021/2115 e per le misure di cui al capo IV del reg. (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e al capo IV del reg. (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
In deroga all’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del reg. (UE) 2021/2116, per l’anno di domanda 2023 gli Stati membri possono versare anticipi fino all’85 % per il sostegno concesso nell’ambito degli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali di cui al titolo III, capo IV, del reg. (UE) 2021/2115.
Il regolamento entra in vigore lunedì 24 luglio 2023; è consultabile integralmente qui.