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Pubblicato il 21 luglio 2023
Reg. di esecuzione (UE) 2023/1509 della Commissione: deroga, per l’anno 2023, all’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello degli anticipi per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali
È stato pubblicato oggi sulla GUUE il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1509 della Commissione, del 20 luglio 2023, recante deroga, per l’anno 2023, all’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello degli anticipi per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali.
In deroga all’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del reg. (UE) n. 1306/2013, per l’anno di domanda 2023 gli Stati membri possono versare anticipi fino all’85 % per il sostegno concesso nell’ambito dello sviluppo rurale di cui all’articolo 67, paragrafo 2, di detto regolamento.
Il regolamento entra in vigore il 24 luglio 2023, ed è consultabile qui.
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