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Pubblicato il 5 luglio 2023

Domande frequenti: nuove norme per migliorare il materiale riproduttivo vegetale e forestale

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  1. Perché è necessario rivedere la legislazione dell’UE in materia di materiale riproduttivo vegetale e forestale?

Il materiale riproduttivo vegetale (PRM) è il materiale vegetale (ad esempio sementi, talee, alberi, radici e tuberi, ecc.) utilizzato per la produzione di altre piante. Il materiale riproduttivo forestale (FRM) si riferisce a sementi, piante e parti di specie arboree utilizzate per creare nuove foreste e piantagioni di alberi.

Il PRM è soggetto a rigorose norme dell’UE in materia di qualità e salute. Tuttavia, le norme sul PRM esistono già dal 1966 e devono essere riviste per tenere il passo con gli sviluppi scientifici, innovativi, tecnologici e della digitalizzazione, e per garantire nel contempo piante e alberi di alta qualità, più sani e dalle caratteristiche migliorate.

Le norme aggiornate garantiranno rese stabili grazie a nuove varietà vegetali adeguate alle esigenze future, che saranno analizzate alla ricerca di caratteristiche che possono contribuire a una produzione agroalimentare più sostenibile. Le sementi saranno adattate meglio alle pressioni dei cambiamenti climatici, saranno più resistenti agli organismi nocivi e contribuiranno in tal modo a ridurre l’uso di pesticidi e saranno più resistenti alla siccità. La revisione garantirà la sicurezza alimentare e contribuirà a preservare la diversità genetica delle colture. La proposta ridurrà inoltre gli oneri amministrativi.

Modernizzando il quadro giuridico, il regolamento proposto sosterrà anche il settore europeo delle sementi, che è il maggiore esportatore nel mercato mondiale delle sementi (20 % del mercato mondiale, con un valore stimato di 7-10 miliardi di EUR e 7 000 imprese, per lo più PMI).

  1. Che cosa propone la Commissione?

Per il PRM

La proposta sul PRM mantiene i principi fondamentali dell’attuale legislazione secondo cui le nuove varietà devono essere registrate e il PRM deve essere certificato prima di poter essere immesso sul mercato. Per registrazione si intende l’iscrizione di una nuova varietà vegetale in un catalogo nazionale una volta che le sue caratteristiche sono state confermate (ad esempio, che si tratta di una varietà diversa da altre già presenti sul mercato). La registrazione comprende anche l’analisi di nuove varietà alla ricerca di caratteristiche che possono contribuire a una produzione agroalimentare più sostenibile. La certificazione si riferisce alle ispezioni condotte nei campi in cui è prodotto il PRM e alle analisi svolte al fine di confermare che il PRM raccolto da tali campi può essere commercializzato.

Inoltre, la proposta relativa al PRM:

  • aumenta la diversità del PRM disponibile sul mercato e delle colture nei campi offrendo una scelta più ampia ad agricoltori e utilizzatori di ogni tipo e facilita la conservazione di tale diversità. L’aumento della biodiversità delle colture agricole si ottiene attraverso norme semplificate per le varietà da conservazione [1] e il materiale eterogeneo [2] e deroghe specifiche per le reti di conservazione delle sementi e lo scambio di sementi in natura tra agricoltori;
  • sostiene la produzione biologica mediante norme adattate per le varietà biologiche [3];
  • offre una scelta più ampia a chi pratica il giardinaggio a livello amatoriale.

 Per il FRM

La proposta sull’FRM mantiene inoltre i principi della registrazione delle “piante parentali” o “genitori” (“materiali di base”) e della certificazione.

Contribuirà a garantire che siano piantati gli alberi giusti al posto giusto, in modo che le foreste siano adattate alle condizioni climatiche attuali e future. Ciò contribuirà anche a sostenere l’obiettivo dell’UE di piantare 3 miliardi di nuovi alberi entro il 2030.

Valutare le caratteristiche di sostenibilità delle piante parentali significa esaminarle al fine di individuare caratteristiche che contribuiscono a rendere le foreste più resilienti, ad esempio la tolleranza alle malattie, un migliore adattamento alle condizioni climatiche ed ecologiche locali, alberi che crescono bene e non presentano sintomi di stress. Ciò consentirà di accelerare l’adattamento delle foreste ai cambiamenti climatici, garantendo in tal modo la loro produttività costante in futuro.

Le norme volte a facilitare la conservazione delle risorse genetiche forestali in pericolo miglioreranno la diversità genetica degli alberi.

I piani di emergenza nazionali contribuiranno a garantire un approvvigionamento sufficiente di FRM per la riforestazione di aree colpite da fenomeni meteorologici estremi, incendi, infestazioni di parassiti e altre catastrofi.

Infine, entrambe le proposte su PRM e FRM pongono un forte accento sulla sostenibilità e sui processi di produzione innovativi, sugli strumenti digitali e sulle tecniche biomolecolari.

  1. In che modo le proposte si inseriscono nelle strategie “Dal produttore al consumatore”/”Green Deal”?

La strategia “Dal produttore al consumatore” ha sottolineato che i sistemi alimentari sostenibili si basano sulla sicurezza delle sementi e sulla diversità. Gli agricoltori devono avere accesso a un’ampia gamma di sementi di qualità, che producano varietà vegetali adattate alle pressioni esercitate dai cambiamenti climatici.

La proposta sul PRM rafforza gli attuali requisiti di sostenibilità [4] per ammettere nuove varietà migliorate di colture agricole e di viti e li estende alle piante da frutto e agli ortaggi.

La proposta faciliterà inoltre l’accesso al mercato delle varietà da conservazione per contribuire a preservare la diversità genetica delle colture.

Introducendo norme adeguate per le varietà adatte alla produzione biologica, la proposta dovrebbe contribuire a raggiungere l’obiettivo della strategia “Dal produttore al consumatore” di destinare almeno il 25 % dei terreni agricoli dell’UE all’agricoltura biologica entro il 2030.

La proposta sull’FRM sostiene l’adattamento ai cambiamenti climatici nel settore forestale. Aiuta i silvicoltori ad affrontare i rischi climatici attraverso criteri di sostenibilità più rigorosi (ad esempio l’adattamento alle condizioni climatiche ed ecologiche locali) per la produzione di FRM e misure volte a proteggere le risorse genetiche forestali in pericolo. Sosterrà l’obiettivo dell’UE di piantare almeno 3 miliardi di nuovi alberi entro il 2030 nell’ambito della strategia sulla biodiversità. I piani di emergenza nazionali garantiranno un approvvigionamento sufficiente di FRM per la riforestazione di aree colpite da fenomeni meteorologici estremi e da catastrofi.

  1. Come è nata la proposta della Commissione?

Il Consiglio ha chiesto alla Commissione di condurre uno studio sulle opzioni dell’Unione per aggiornare la legislazione esistente in materia di PRM e, se necessario, di presentare una proposta legislativa.

L’esito dello studio e la successiva valutazione d’impatto hanno evidenziato la necessità di affrontare le sfide in materia di sostenibilità, biodiversità e clima. Ha inoltre dimostrato l’importanza di garantire pari condizioni agli operatori in tutta l’UE e di sostenere l’innovazione e la competitività dell’industria europea del PRM e del FRM.

  1. Come si è tenuto conto degli sviluppi tecnici e scientifici nelle proposte?

Le proposte consentiranno l’integrazione di nuovi sviluppi scientifici e tecnici, come dimostrano i seguenti esempi:

  • è possibile utilizzare tecniche biomolecolari per verificare l’identità varietale delle sementi commercializzate;
  • si possono utilizzare etichette con elementi digitali (ad esempio il codice QR) per prevenire le frodi.
  • Sul più lungo termine, le proposte consentono di digitalizzare i sistemi di registrazione e certificazione archiviando tutte le attività in una piattaforma online (conformemente agli obiettivi della strategia digitale europea).

Infine, la possibilità di adeguare i requisiti della legislazione agli sviluppi scientifici e tecnici permetterà di mantenere la legislazione aggiornata.

  1. E lo scambio di sementi tra agricoltori?

La proposta consente agli agricoltori di scambiare con altri agricoltori sementi che non appartengono a varietà protette. Tali scambi devono tuttavia rispettare pienamente i requisiti di base relativi alla qualità del PRM (assenza di parassiti e difetti).

Gli agricoltori possono anche scambiare con altri agricoltori piccole quantità di sementi prelevate dal proprio raccolto. Questo li aiuta a gestire la diversità delle sementi nelle rispettive aziende agricole.

  1. In che modo la riforma inciderà sul giardinaggio amatoriale?

Come gli agricoltori, anche chi pratica il giardinaggio a livello amatoriale può acquistare PRM, certificato o no, di diversi tipi di varietà registrate, comprese le varietà da conservazione e biologiche, o PRM da materiale eterogeneo.

Inoltre, il giardinaggio amatoriale potrà approfittare di una scelta ancora più ampia, grazie all’accesso anche a PRM non certificato e non appartenente a varietà registrate. Al fine di garantire la protezione dei consumatori e consentire di effettuare scelte informate, tale PRM, che può essere venduto solo a chi pratica il giardinaggio a livello amatoriale, è soggetto a requisiti specifici: sarà dotato di un’etichetta speciale, sarà contenuto in imballaggi di piccole dimensioni e sarà soggetto a requisiti di qualità di base.

Chi pratica il giardinaggio amatoriale potrà infine vendere o scambiare PRM, purché non lo faccia fini commerciali. In tal caso, sarà esentato dalle norme del presente regolamento.

  1. E per quanto riguarda le varietà biologiche?

Con questa proposta si garantisce la disponibilità di un maggior numero di varietà adatte all’agricoltura biologica. La proposta sul PRM introdurrà norme adattate per la registrazione delle varietà biologiche (ad esempio, test in base alle norme dell’agricoltura biologica).

Tali norme adattate consentiranno la registrazione di un maggior numero di varietà adatte all’agricoltura biologica e contribuiranno all’obiettivo della strategia “Dal produttore al consumatore” di destinare almeno il 25 % dei terreni agricoli all’agricoltura biologica.

  1. La presente proposta incide sulla privativa per ritrovati vegetali e sui brevetti?

La proposta sul PRM non avrà un impatto sulla privativa per ritrovati vegetali né sui brevetti. I diritti di proprietà intellettuale sono disciplinati dalla normativa concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali e la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.


[1] Le varietà da conservazione sono state coltivate in condizioni agroecologiche locali e si sono quindi ben adattate a tali condizioni.

[2] Il materiale eterogeneo presenta caratteristiche molto diversificate che gli consentono di evolvere e di adattarsi a condizioni di crescita variabili. Non si tratta di una varietà.

[3] Le varietà biologiche sono varietà adattate alle esigenze della produzione biologica (ossia l’uso limitato di fertilizzanti e pesticidi).

[4] Analisi di nuove varietà alla ricerca di caratteristiche che possono contribuire a una produzione agroalimentare più sostenibile, ad esempio la resistenza alle malattie e alla siccità.

FONTE: COMMISSIONE EUROPEA