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Domande e risposte sulle autodichiarazioni ambientali europee
In che modo i consumatori trarranno vantaggio da questa proposta? In che modo l’iniziativa proteggerà i consumatori dal greenwashing?
Il 94% degli europei dichiara che proteggere l’ambiente è per loro importante e il 68% ammette che le proprie abitudini di consumo hanno un effetto negativo sull’ambiente in Europa e nel resto del mondo (Speciale Eurobarometro n. 501). Per migliorare le proprie abitudini di consumo hanno bisogno di informazioni attendibili e verificabili.
Le imprese che operano nell’Unione europea spesso presentano asserzioni ambientali volontarie che non sono corroborate da elementi di prova o verifiche. Ciò può portare al “greenwashing”, che consiste nel presentare i prodotti o i procedimenti come più rispettosi dell’ambiente di quanto non siano in realtà. Ciò è fuorviante per i clienti e ingiusto per le imprese che si sforzano realmente di migliorare le loro prestazioni ambientali.
Uno studio della Commissione del 2020 ha concluso che il 53,3% delle asserzioni esaminate erano vaghe, fuorvianti o infondate e che il 40% era del tutto infondato. È dimostrato che anche l’enorme varietà di marchi di qualità ecologica (ne sono stati identificati circa 230) intacca di per sé la fiducia dei consumatori, date le notevoli differenze tra i marchi in termini di solidità e affidabilità, portando a un diffuso scetticismo.
La proposta di direttiva sulle autodichiarazioni ambientali affronterà il problema del greenwashing, contrastando le asserzioni ambientali false dirette ai consumatori e ponendo fine alla proliferazione di marchi ambientali pubblici e privati. Parallelamente alla proposta di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde del marzo 2022, le nuove norme stabiliscono un regime chiaro per le asserzioni e i marchi ambientali. Esse intendono garantire che i consumatori ricevano informazioni attendibili sulle credenziali ambientali dei prodotti che acquistano.
Inoltre, la proposta relativa a norme comuni che promuovono la riparazione dei beni (adottata oggi) contribuirà anche al consumo sostenibile, attraverso una serie di misure atte a promuovere, agevolare e motivare i consumatori alla riparazione dei guasti che i prodotti possono presentare nel corso del loro ciclo di vita. Entrambe le proposte costituiscono un elemento importante della realizzazione dell’economia circolare, quale definita nel piano d’azione per l’economia circolare.
Quali tipi di dichiarazioni sono contemplate dalla presente proposta?
La proposta di direttiva sulle autodichiarazioni ambientali riguarda le autodichiarazioni ambientali” presentate da imprese che asseriscono o implicano un impatto ambientale positivo, un impatto negativo minore, un impatto nullo oppure un impatto migliorato nel corso del tempo di un loro prodotto, servizio o pratica organizzativa. La proposta impone che tali autodichiarazioni ambientali, quali “imballaggio composto al 30% da plastica riciclata”, “succo rispettoso delle api, “tragitto con compensazione della CO2” o “impegno a ridurre le emissioni di CO2 legate alla produzione di questo prodotto del 50% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2020” siano motivate e che tali motivazioni siano verificate ex ante.
La proposta riguarda le autodichiarazioni esplicite presentate volontariamente dalle imprese e destinate ai consumatori, che riguardano l’impatto ambientale, l’aspetto o le prestazioni di un prodotto oppure l’operatore stesso, e adottano un approccio basato sul “ciclo di vita”, dalle materie prime alla fine del ciclo di vita.
La proposta verte anche sui sistemi di etichettatura ambientale, ponendo fine alla proliferazione dei marchi pubblici e privati e garantendo la trasparenza e robustezza dei sistemi di etichettatura.
Essa riguarda soltanto le dichiarazioni che non sono attualmente disciplinate da altre norme dell’UE. In pratica, se la legislazione dell’UE stabilisce norme più specifiche in materia di asserzioni ambientali per un settore o determinata categoria di prodotti particolare, come il marchio Ecolabel UE, l’etichetta di efficienza energetica o il marchio di agricoltura biologica, tali norme prevalgono su quelle della proposta.
Le asserzioni riguardanti il clima basate su compensazioni di carbonio o crediti di carbonio si sono rivelate particolarmente propense a essere poco chiare e ambigue e a indurre in errore i consumatori. Si tratta in particolare delle asserzioni ambientali secondo cui i prodotti o i soggetti sono “climaticamente neutri”, “neutri in termini di emissioni di carbonio”, “con compensazione al 100% di CO2” o simili. La proposta sulle autodichiarazioni ambientali affronta anche la questione delle compensazioni. Le imprese dovrebbero concentrare i loro sforzi sulla riduzione delle emissioni nella propria organizzazione o catena del valore. Nel presentare asserzioni relative al clima, le imprese devono essere trasparenti circa quale parte delle loro asserzioni riguarda le loro operazioni e quale parte dipende dall’acquisto di compensazioni. Vi sono anche requisiti sull’integrità delle compensazioni stesse nonché sulla loro corretta contabilizzazione.
Come funzioneranno esattamente la verifica e l’attuazione delle autodichiarazioni ambientali?
La direttiva proposta imporrebbe agli Stati membri di garantire che le imprese che presentano autodichiarazioni ambientali volontarie rispettino i requisiti minimi in materia di verifica e comunicazione. Gli Stati membri dovranno istituire procedure di verifica ed esecuzione, svolte da verificatori indipendenti e accreditati, con le modalità seguenti:
- Le autodichiarazioni devono essere suffragate da prove scientifiche ampiamente riconosciute, che individuano gli impatti ambientali pertinenti e gli eventuali compromessi tra i vari impatti.
- Se i prodotti o le organizzazioni sono confrontati con altri prodotti e organizzazioni, tali confronti devono essere equi e basati su informazioni e dati equivalenti.
- Le autodichiarazioni o i marchi che utilizzano il punteggio aggregato dell’impatto ambientale globale del prodotto sulla biodiversità, su clima, sull’ambiente, sul consumo di acqua, sul suolo, ecc., non saranno autorizzati, tranne se regolamentati da norme dell’UE.
- I sistemi di etichettatura ambientale devono essere solidi e affidabili, e la loro proliferazione deve essere controllata. È opportuno incoraggiare i sistemi a livello dell’UE, mentre non saranno autorizzati nuovi sistemi pubblici, tranne se elaborati a livello dell’UE, ed eventuali nuovi sistemi privati saranno autorizzati soltanto se dimostrano di perseguire obiettivi ambientali più ambiziosi rispetto a quelli esistenti e ottengono un’approvazione preventiva.
- I marchi ambientali devono essere trasparenti, verificati da terzi e periodicamente riesaminati.
Possono i rappresentanti dei consumatori intentare azioni collettive nei confronti dei commercianti che non rispettano la nuova direttiva?
La proposta della Commissione sulle autodichiarazioni ambientali stabilisce che, grazie alla direttiva (UE) 2020/1828 sulle azioni rappresentative, gli “enti legittimati”, come le organizzazioni dei consumatori, potranno intentare azioni legali per tutelare gli interessi collettivi dei consumatori. Ciò si applicherà, ad esempio, se un operatore presenta un’autodichiarazione ambientale che asserisce (implicitamente o esplicitamente) che sono stati rispettati i requisiti minimi per la convalida, ma di cui si sospetta il contrario.
In che modo la proposta integrerà e contribuirà alle iniziative esistenti volte a responsabilizzare i consumatori nella transizione verde e a contrastare le pratiche ingannevoli?
La direttiva sulle pratiche commerciali sleali è uno strumento trasversale che riguarda un’ampia gamma di pratiche pubblicitarie e di vendita delle imprese nei confronti dei consumatori. Essa prevede un divieto generale delle pratiche commerciali ingannevoli che si applica anche alle autodichiarazioni ambientali, previa valutazione caso per caso. La direttiva è attualmente in fase di revisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla base della proposta di direttiva della Commissione sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, presentata il 30 marzo 2022. La proposta sulla responsabilizzazione dei consumatori permette alla direttiva sulle pratiche commerciali sleali di combattere più efficacemente le pratiche di greenwashing, anche vietando pratiche specifiche e ricorrenti di greenwashing in tutte le circostanze presenti in una lista nera di pratiche commerciali sleali (“Allegato I” della proposta).
La proposta odierna sulle autodichiarazioni ambientali completa la direttiva sulle pratiche commerciali sleali, stabilendo norme specifiche sulla convalida, la verifica e la comunicazione delle asserzioni ambientali volontarie e dei sistemi di etichettatura ambientale sul mercato dell’UE. Ma soprattutto, introduce requisiti di verifica prima che le autodichiarazioni possano essere presentate e immesse sul mercato.
Quali saranno gli effetti delle nuove norme sulle imprese dell’UE?
La proposta odierna introduce requisiti minimi per le imprese che intendono presentare autodichiarazioni volontarie in materia di convalida, comunicazione e verifica.
Le imprese dovranno garantire l’affidabilità delle loro asserzioni ambientali volontarie e comunicarle in maniera trasparente. Le loro autodichiarazioni dovranno essere verificate da un verificatore indipendente sulla base dei requisiti della direttiva. Successivamente il verificatore rilascerà un certificato di conformità riconosciuto in tutta l’UE.
Con l’introduzione di questo insieme comune di norme all’interno del mercato interno dell’UE, la proposta conferirà un vantaggio competitivo alle imprese che si adoperano realmente per sviluppare prodotti, servizi e pratiche organizzative rispettose dell’ambiente e per ridurre il loro impatto sull’ambiente.
La proposta dovrebbe contribuire anche a ridurre il rischio di frammentazione giuridica del mercato unico, con un alleggerimento dei costi per le imprese le cui dichiarazioni sono certificate da un verificatore accreditato. Norme armonizzate e chiare ridurranno i costi per le imprese che operano a livello transfrontaliero all’interno del mercato interno e rafforzeranno la credibilità delle nostre industrie al di fuori dell’UE.
In che modo la proposta inciderà sulle piccole e medie imprese?
Per evitare un impatto sproporzionato dei requisiti sulle imprese più piccole rispetto a quelle più grandi, le microimprese (con meno di 10 dipendenti e meno di 2 milioni di € di fatturato) sono esentate dagli obblighi della proposta, a meno che non vogliano esse stesse avvalersi delle norme.
Per incoraggiare le PMI a partecipare alla transizione verde e favorire le asserzioni ambientali legittime, la proposta invita gli Stati membri a adottare misure per aiutare le PMI ad applicare i requisiti facilitando l’accesso al sostegno finanziario e all’assistenza organizzativa e tecnica. La Commissione sosterrà inoltre le imprese mettendo a disposizione finanziamenti per fornire dati a sostegno di dichiarazioni solide e svilupperà strumenti di calcolo per le PMI.
Cosa comporterà la proposta per i partner commerciali internazionali?
Le imprese che hanno sede al di fuori dell’UE e che presentano asserzioni ambientali volontarie destinate ai consumatori dell’UE dovranno rispettare i requisiti stabiliti nella proposta di direttiva. Ciò incoraggia i partner mondiali, e in particolare le imprese che operano in seno al mercato interno, a contribuire alla transizione verde.
Le misure previste comprendono il divieto di nuovi sistemi di etichettatura ambientale sviluppati da operatori privati nell’UE o da partner esterni che operano sul mercato dell’UE, a meno che non possano dimostrare agli Stati membri il loro valore aggiunto per il mercato dell’UE in termini di ambizione ambientale o copertura degli impatti. Tali sistemi saranno soggetti a una notifica e all’approvazione della Commissione.
Qual è il legame tra la proposta relativa alle asserzioni ambientali e il marchio Ecolabel UE?
Il marchio Ecolabel UE è il marchio volontario ufficiale dell’Unione europea per l’eccellenza ambientale, che orienta i consumatori verso prodotti a basso impatto ambientale garantito verificato da esperti indipendenti. La legislazione dell’Unione stabilisce requisiti sull’ottenimento e la comunicazione del marchio Ecolabel UE, compresi criteri rigorosi per gruppo di prodotti stabiliti su una solida base scientifica, attraverso un processo trasparente di consultazione multilaterale e una certificazione da indipendente da parte di terzi. Poiché il marchio Ecolabel UE è già disciplinato dalla legislazione dell’Unione, che ne garantisce l’affidabilità e l’affidabilità, il suo uso non è soggetto alle norme della proposta sulle autodichiarazioni ambientali. Allo stesso tempo, la proposta relativa alle autodichiarazioni ambientali può promuovere il marchio Ecolabel UE e il suo ulteriore sviluppo, in quanto non è consentita la creazione di nuovi sistemi pubblici di etichettatura e gli Stati membri sono incoraggiati a collaborare su sistemi a livello dell’UE, uno dei più importanti dei quali è Ecolabel UE.
Qual è il legame tra la proposta relativa alle asserzioni ambientali e il sistema di ecogestione e audit europeo?
Anche se il marchio Ecolabel UE è il marchio di eccellenza ambientale per i prodotti, EMAS intende migliorare le prestazioni ambientali delle imprese. Il sistema di ecogestione e audit dell’UE è il sistema ufficiale di gestione e audit dell’UE messo a punto per consentire alle imprese di valutare, comunicare e migliorare le loro prestazioni ambientali, controllate da verificatori indipendenti. Grazie a EMAS, le imprese riducono il loro impatto climatico e ambientale nella loro gestione aziendale quotidiana. Poiché EMAS è già disciplinato dalla legislazione dell’Unione che ne garantisce l’affidabilità e credibilità, il suo utilizzo non è soggetto alle norme della proposta sulle asserzioni ambientali.
FONTE: COMMISSIONE EUROPEA